Cass. pen. n. 217 del 9 aprile 1997

Testo massima n. 1


L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 c.p., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente).

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