Cass. civ. n. 35618 del 20 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Operazioni bancarie - Valore probatorio - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo soggettivo ed oggettivo - Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente.


In tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15857 del 2016

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38

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