Cass. pen. n. 2498 del 22 febbraio 1990

Testo massima n. 1


L'ultimo comma dell'art. 428 c.p. prevede la non punibilità del naufragio o della sommersione dell'imbarcazione di proprietà dell'agente se dal fatto non sia derivato in concreto pericolo per la incolumità pubblica. Tale disposizione fa riferimento al concetto di proprietà nel senso civilistico di rapporto reale fra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorché la cosa appartenga ad un solo soggetto, ma anche allorché appartenga in comunione a più soggetti. Ne consegue che ai fini dell'applicazione della norma in questione non vale ad escludere la proprietà della imbarcazione da parte del soggetto che ne ha cagionato il naufragio o la sommersione il fatto che questa appartenga anche ad altri soggetti, comproprietari con il primo (nella specie il natante sommerso apparteneva sia pure in parte all'imputato e la Cassazione ha ritenuto che il fatto non costituisce reato, non essendo da esso derivato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica).

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