Art. 428 – Codice penale – Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [c. nav. 136] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [c. nav. 743], di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [c. nav. 1122].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà , se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica [432, 449, 450].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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