Cass. pen. n. 5547 del 5 giugno 1985
Testo massima n. 1
L'armatore è tenuto non solo a non far partire una nave che non si trovi in stato di navigabilità ovvero a cui manchi taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o dotazioni prescritte, ma anche ad intervenire, nei limiti delle sue possibilità e secondo le norme di una comune diligenza e prudenza, ove le condizioni prescritte vengano meno nel corso della navigazione. Costituisce, poi, valutazione di merito il giudizio circa la sussistenza di tale possibilità e dell'efficacia di un tempestivo intervento. (Fattispecie relativa a motonave con deficienze nel sistema di ormeggio, che non si era potuta mettere alla «cappa» durante la burrasca e che quindi aveva urtato un molo di sottoflutto, inabissandosi).
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