Cass. pen. n. 2085 del 11 febbraio 1989
Testo massima n. 1
In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispecie nella categoria dei delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento; invero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e perciò prevedibile dall'agente. (Fattispecie di casellante ferroviario che aveva dimenticato aperte le barriere, sì da consentire, mentre sopraggiungeva un treno, il passaggio di veicoli. Il conduttore del treno, di ciò accortosi, azionando il freno rapido, riuscì a fermare il convoglio sul tratto di passaggio a livello senza danno per alcuno, per la momentanea, casuale assenza di traffico).
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