Art. 430 – Codice penale – Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432, 449, 450].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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