Cass. pen. n. 44563 del 25 novembre 2010

Testo massima n. 1


L'elemento del pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ed ulteriore azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato nella condotta di chi, dopo avere divelto poggiatesta, posacenere e telai dal vagone su cui viaggiava, li aveva lanciati contro altro treno in corsa).

Testo massima n. 2


Nel delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento l'accertamento della probabilità di verificazione del disastro va effettuato tenendo conto, in forza di una prognosi "ex post" a base totale, di tutte le circostanze, ivi comprese quelle conosciute anche successivamente.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE