Art. 431 – Codice penale – Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa , li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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