Cass. civ. n. 2882 del 21 luglio 1975
Testo massima n. 1
Quando al giudice venga chiesto il ristabilimento di una precedente situazione di fatto, non basta a ravvisare un'azione petitoria la circostanza che l'istante si qualifichi come proprietario e invochi titoli costitutivi della proprietà, poiché tali prospettazioni debbono considerarsi fatte ad colorandam, dovendo invece ravvisarsi un'azione possessoria, per la quale è competente il pretore, che potrà emettere anche, a favore dell'istante, una condanna al risarcimento del danno, quale accessoria rispetto alla condanna alla reintegrazione o alla cessazione della turbativa.