Cass. pen. n. 35682 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Condannati per reati ostativi cd. di prima fascia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. n. 162 del 2022 - Mancata collaborazione del condannato - Irrilevanza - Presunzione relativa di legami con l'associazione criminale - Poteri istruttori del giudice ex art. 4-bis, comma 2, ord. pen. - Valutazione del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti con la criminalità - Necessità.
In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST.
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. A 2
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1