Cass. civ. n. 35686 del 21 dicembre 2023
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero condannato in sede penale - Possibilità di essere sottoposto a misure alternative alla detenzione - Decreto prefettizio di espulsione - Ammissibilità.
In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.