Cass. civ. n. 6741 del 15 novembre 1986
Testo massima n. 1
In materia di azione di reintegrazione, lo spoglio e l'animus spoliandi non sono esclusi dalla presenza di un titolo di concessione amministrativa (nella specie assegnazione di alloggio Iacp) nell'autore dello spoglio, poiché questa non fa venire meno l'intenzione di attentare al possesso altrui. Pertanto ove il bene oggetto della concessione sia posseduto da altri, il concessionario non può farsi ragione da sé, sottraendolo a chi lo detiene.
Testo massima n. 2
Qualora venga proposta azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.c., il compito del giudice è limitato all'accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori - circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso - e, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta invece estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.