Cass. pen. n. 1729 del 8 febbraio 1989

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del dolo è sufficiente la volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive e la consapevolezza del pericolo che può essere arrecato, non essendo anche richiesta la certezza della dannosità del prodotto.

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