Cass. civ. n. 477 del 18 febbraio 1972
Testo massima n. 1
Richiesti originariamente i soli provvedimenti di ripristino della situazione possessoria, la successiva domanda di risarcimento dei danni, ancorché connessa e conseguenziale (per la intrinseca natura di illecito civile propria dell'atto di molestia o di spoglio), comporta un ampliamento del petitum, si da travalicare l'ambito dell'emendatio libelli prevista dall'art. 184 cod. proc. civ.