Cass. pen. n. 4250 del 1 febbraio 1980

Testo massima n. 1


L'art. 459 c.p. punisce l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati contraffatti ed è pertanto sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la volontà cosciente e libera dell'acquisto, detenzione e messa in circolazione dei valori bollati. Lo scopo dell'agente è irrilevante e quindi il fine di collezione non esclude il dolo, quando si tratti di francobolli tuttora in uso, contraffatti in modo da potersi ingannevolmente impiegare per l'affrancamento postale, con conseguente pericolo per la fede pubblica.

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