Cass. pen. n. 4250 del 1 febbraio 1980

Testo massima n. 1


L'art. 459 c.p. punisce l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati contraffatti ed è pertanto sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la volontà cosciente e libera dell'acquisto, detenzione e messa in circolazione dei valori bollati. Lo scopo dell'agente è irrilevante e quindi il fine di collezione non esclude il dolo, quando si tratti di francobolli tuttora in uso, contraffatti in modo da potersi ingannevolmente impiegare per l'affrancamento postale, con conseguente pericolo per la fede pubblica.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE