Cass. pen. n. 13780 del 22 marzo 2013

Testo massima n. 1


L’art. 459, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede la punibilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., ma con pene ridotte di un terzo, della condotta consistente nell’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, deve ritenersi applicabile, per ragioni di ordine logico-sistematico, anche all’ipotesi in cui trattasi di valori di bollo alterati nel loro importo; ciò anche alla luce della espressa equiparazione tra contraffazione e alterazione prevista per la meno grave figura di reato di cui all’art. 464 c.p.

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