Cass. pen. n. 5926 del 23 maggio 1994
Testo massima n. 1
La tentata contraffazione dei valori di bollo (artt. 56 e 459 c.p.) va distinta dalla contraffazione della carta filigranata (art. 460 c.p.). La prima figura delittuosa, infatti, presuppone il compimento di atti diretti in modo non equivoco allo specifico risultato; la seconda, invece, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua intrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull'idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.
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