Cass. pen. n. 484 del 27 gennaio 1981

Testo massima n. 1


La grossolanità del falso, che abbia per oggetto valori di bollo (francobolli e marche da bollo), dev'essere valutata con riferimento alla generalità dei consociati e non già a determinate categorie di persone, trattandosi di contrassegni il cui uso è generale da parte di tutti i consociati.

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