Cass. pen. n. 484 del 27 gennaio 1981
Testo massima n. 1
La grossolanità del falso, che abbia per oggetto valori di bollo (francobolli e marche da bollo), dev'essere valutata con riferimento alla generalità dei consociati e non già a determinate categorie di persone, trattandosi di contrassegni il cui uso è generale da parte di tutti i consociati.