Cass. pen. n. 11254 del 19 dicembre 1984

Testo massima n. 1


L'art. 459 c.p. punisce, tra l'altro, la messa in circolazione di valori di bollo falsificati, cioè ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, eventualmente a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere il valore di bollo in sé e per sé e in relazione all'uso cui esso è normalmente destinato. L'uso del valore di bollo falsificato conforme alla sua naturale destinazione è invece punito dall'art. 464 c.p.

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