Cass. pen. n. 11254 del 19 dicembre 1984
Testo massima n. 1
L'art. 459 c.p. punisce, tra l'altro, la messa in circolazione di valori di bollo falsificati, cioè ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, eventualmente a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere il valore di bollo in sé e per sé e in relazione all'uso cui esso è normalmente destinato. L'uso del valore di bollo falsificato conforme alla sua naturale destinazione è invece punito dall'art. 464 c.p.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi