Cass. pen. n. 19471 del 18 maggio 2007
Testo massima n. 1
Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 c.p.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtù di qualunque attività del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.
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