Art. 458 – Codice penale – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34284/2024
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).
Cass. civ. n. 29332/2024
In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 47127/2023
E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.
Cass. civ. n. 35896/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Cass. civ. n. 34854/2023
In tema di giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, è consentita la revoca della richiesta nel caso in cui la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso l'indicato decreto, si arricchisca dell'esito di un accertamento di particolare rilievo per la posizione dell'imputato, di cui lo stesso non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e che risulti acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta definitoria con rito alternativo.
Cass. civ. n. 15422/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all'udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, "secco".
Cass. civ. n. 2646/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. pen. n. 4261/2013
Non sono annoverabili tra le “carte di pubblico credito”, quali definite dall'art. 458 c.p., titoli che, pur avendo l'apparenza di essere stati emessi da governi o da altri istituti a ciò autorizzati, siano però di pura fantasia, non avendo in realtà gli enti apparentemente emittenti mai dato luogo alla creazione di titoli della stessa natura. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il reato di cui al combinato disposto degli artt. 453, n. 4, e 458 c.p. in un caso in cui i titoli in questione erano costituiti da “bonds” apparentemente emessi dalla “U.S. federal reserve” degli Stati uniti d'America e dalla “Federal reserve bank” di Chicago).
Cass. pen. n. 19471/2007
Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 c.p.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtù di qualunque attività del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 4254/1999
In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita «grossolana» dal perito nominato dal giudice del dibattimento).
Cass. pen. n. 12254/1988
In tema di falso nummario i reati di cui agli artt. 458 e 640 c.p. concorrono materialmente tra loro.
Cass. pen. n. 990/1967
Sussiste il reato di falsificazione di carte di pubblico credito, che l'art. 458 c.p. parifica alle monete, nell'avvenuta stampa del titolo, ogni qualvolta le carte siano imitate in modo che possano essere ritenute vere da un numero indeterminato di persone di comune avvedutezza, cioè sia esclusa la falsificazione grossolana rilevabile ictu oculi, immediatamente, e non dopo un successivo esame di persona esperta. Tra gli elementi essenziali previsti per la sussistenza del delitto di falsità in monete (e, a più forte ragione, in carte straniere di pubblico credito) non è compresa l'esigenza della filigrana, purché il titolo abbia l'attitudine a violare la fede pubblica, a trarre cioè in inganno le persone di comune avvedutezza.