Cass. pen. n. 990 del 23 maggio 1967

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di falsificazione di carte di pubblico credito, che l'art. 458 c.p. parifica alle monete, nell'avvenuta stampa del titolo, ogni qualvolta le carte siano imitate in modo che possano essere ritenute vere da un numero indeterminato di persone di comune avvedutezza, cioè sia esclusa la falsificazione grossolana rilevabile ictu oculi, immediatamente, e non dopo un successivo esame di persona esperta. Tra gli elementi essenziali previsti per la sussistenza del delitto di falsità in monete (e, a più forte ragione, in carte straniere di pubblico credito) non è compresa l'esigenza della filigrana, purché il titolo abbia l'attitudine a violare la fede pubblica, a trarre cioè in inganno le persone di comune avvedutezza.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE