Cass. pen. n. 145 del 7 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Anche nei riguardi dei reati contro la fede pubblica è applicabile l'attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ben potendo il colpevole, dopo la realizzazione dell'evento, adoperarsi per elidere o attenuare quelle conseguenze dell'azione criminosa che non si concretino in un danno economicamente risarcibile.
Testo massima n. 2
Il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Ne deriva che, mentre rispetto alla ipotesi di spendita di monete è ammissibile il risarcimento del danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione della introduzione, acquisto e detenzione di monete contraffatte, poiché non v'è qui un danno risarcibile, ma un danno criminale, i cui effetti possono essere neutralizzati soltanto mediante una efficace e spontanea condotta del reo, volta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, così come statuisce la seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p.
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