Cass. pen. n. 882 del 21 luglio 1993

Testo massima n. 1


In tema di patteggiamento è consentita la confisca soltanto delle cose costituenti il prezzo del reato o di quelle intrinsecamente criminose. Al riguardo per «prezzo del reato» deve intendersi il compenso per commettere il reato ovverosia il denaro o altra utilità economica promessa per indurre un altro soggetto a compierlo.

Testo massima n. 2


In tema di spendita di monete false ex art. 453 c.p., per la sussistenza del «concerto», quale elemento differenziatore rispetto all'ipotesi minore dell'art. 455 stesso codice, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli abbiano particolari compiti e siano in diretto contatto con i falsificatori ma è sufficiente un qualunque rapporto, una intesa anche solo mediata attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo le monete falsificate non abbiano ignorato di agire come longa manus dei contraffattori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori delle monete.

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