Cass. pen. n. 35789 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Criterio di "ragionevolezza temporale" richiesto per la confisca di prevenzione e per la confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Estensione - Esclusione - Ragioni.


Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25239 del 2024

Normativa correlata

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.
Costituzione art. 27
Costituzione art. 41
Costituzione art. 42

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