Cass. civ. n. 5281 del 30 maggio 1994

Testo massima n. 1


L'esistenza di un giudicato penale di condanna che si fondi sull'accertata illiceità del possesso di un determinato bene non preclude al possessore l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore di un eventuale spoglio, configurandosi l'azione stessa come rimedio eccezionale, concesso per ragioni di ordine pubblico a tutela della situazione di fatto, quale è dato apprezzare nei suoi soli connotati materiali, a prescindere da qualificazioni giuridiche o da stati soggettivi di mala fede del possessore.

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