Cass. civ. n. 35802 del 22 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI Operazione di stock lending - Nozione - Usufrutto di azioni - Identità del fenomeno economico - Sussistenza - Conseguenze in tema di deducibilità del relativo costo di acquisto.


In tema di imposte sui redditi, l'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, corrispondente o meno all'ammontare dei dividendi riscossi, realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11872 del 2017

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 8

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