Cass. civ. n. 35813 del 22 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico mediante redditometro - Scostamento biennale ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis - Natura di requisito di legittimità - Avviso per l'anno di imposta integrativo - Annullamento in separato giudizio con pronuncia passata in giudicato - Conseguente insussistenza dello scostamento.


Lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell'accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso proprio con riferimento all'anno di imposta integrativo, l'accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10972 del 2017

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

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