Cass. pen. n. 45158 del 18 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi