Art. 464 – Codice penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE