Art. 464 – Codice penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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