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Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso [ 110 ] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo [ 459 2 ] contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18068/2002

In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l’uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 c.p. (Fattispecie relative all’uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).

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Cass. pen. n. 45158/2001

In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all’art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l’uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui all’art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell’art. 464 c.p.).

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Cass. pen. n. 6404/1988

Il delitto contemplato dal primo comma dell’art. 459 c.p., si consuma appena sia stata compiuta l’attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo, ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di detenzione o di messa in circolazione dei valori bollati contraffatti, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l’uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati, il quale uso, da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all’art. 464 c.p.

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Cass. pen. n. 3295/1983

L’uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punito dall’art. 464 c.p. come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione, è quello conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri di valori di bollo falsificati, che da luogo al più grave delitto di messa in circolazione, previsto dall’art. 459 c.p.

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Cass. pen. n. 691/1983

Il reato di cui all’art. 464 primo comma, c.p. è punito a titolo di dolo e questo consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all’atto della ricezione.

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