Art. 464 – Codice penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 25081/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 1792/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Cass. civ. n. 40848/2023
Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Cass. civ. n. 24321/2023
Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
Cass. civ. n. 22141/2023
In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.
Cass. civ. n. 16083/2023
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).
Cass. civ. n. 16669/2022
In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".
Cass. civ. n. 14840/2022
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").
Cass. pen. n. 7760/2010
Integra non già il reato di ricettazione quanto quello di cui all'art. 464 cod. pen., e ciò in applicazione del principio di specialità, la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità sempre che però si abbia il successivo uso del valore bollato, risultando altrimenti il fatto penalmente irrilevante.
Cass. pen. n. 18068/2002
In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p. (Fattispecie relative all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).
Cass. pen. n. 45158/2001
In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.).
Cass. pen. n. 6404/1988
Il delitto contemplato dal primo comma dell'art. 459 c.p., si consuma appena sia stata compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo, ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di detenzione o di messa in circolazione dei valori bollati contraffatti, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l'uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati, il quale uso, da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all'art. 464 c.p.
Cass. pen. n. 3295/1983
L'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punito dall'art. 464 c.p. come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, è quello conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri di valori di bollo falsificati, che da luogo al più grave delitto di messa in circolazione, previsto dall'art. 459 c.p.
Cass. pen. n. 691/1983
Il reato di cui all'art. 464 primo comma, c.p. è punito a titolo di dolo e questo consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.