Cass. pen. n. 3295 del 20 aprile 1983

Testo massima n. 1


L'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punito dall'art. 464 c.p. come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, è quello conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri di valori di bollo falsificati, che da luogo al più grave delitto di messa in circolazione, previsto dall'art. 459 c.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE