Cass. pen. n. 13271 del 26 ottobre 1999
Testo massima n. 1
In materia di falsità di sigilli, l'art. 467 c.p. indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato «destinato a essere apposto sugli atti del Governo», espressione con la quale si intende il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l'impronta del sigillo l'acquisizione del documento agli atti ufficiali. La contraffazione del sigillo recante la dicitura «Repubblica Italiana» e il relativo stemma, in uso presso le Amministrazioni dello Stato, integra invece il reato ex art. 468 c.p..
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi