Art. 467 – Codice penale – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato , destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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