Art. 467 – Codice penale – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato , destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12813/2023
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
Cass. civ. n. 11101/2023
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Cass. pen. n. 13271/1999
In materia di falsità di sigilli, l'art. 467 c.p. indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato «destinato a essere apposto sugli atti del Governo», espressione con la quale si intende il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l'impronta del sigillo l'acquisizione del documento agli atti ufficiali. La contraffazione del sigillo recante la dicitura «Repubblica Italiana» e il relativo stemma, in uso presso le Amministrazioni dello Stato, integra invece il reato ex art. 468 c.p..
Cass. pen. n. 1977/1997
In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi esclusivamente l'attività propria del Governo in senso stretto, quale organo posto al vertice del potere esecutivo, e non l'attività, in senso lato, di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono l'organizzazione dello Stato e attraverso le quali viene esercitato il complesso delle funzioni pubbliche.
Cass. pen. n. 8082/1991
In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi non l'attività del Governo in senso stretto, bensì le attività di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono emanazione dello Stato.
Cass. pen. n. 3291/1983
Il possesso di un sigillo contraffatto può costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, sia pure a titolo di concorso, in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l'imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti aliunde.