Cass. pen. n. 3291 del 20 aprile 1983
Testo massima n. 1
Il possesso di un sigillo contraffatto può costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, sia pure a titolo di concorso, in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l'imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti aliunde.