Cass. pen. n. 25004 del 20 giugno 2001

Testo massima n. 1


Si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma secondo c.p.p., per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. La condotta dell'agente, infatti, è essenzialmente diversa, in quanto, nella prima ipotesi criminosa (art. 468 c.p.), l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa; nella seconda (art. 469 c.p.), egli falsifica la impronta stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare.

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