Art. 469 – Codice penale – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti , contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione , ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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