Art. 469 – Codice penale – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti , contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione , ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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