Cass. pen. n. 4847 del 4 aprile 1990

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, di cui all'art. 469 c.p., anche la traslazione di una impronta genuina su di un documento che ne è privo è un mezzo idoneo alla realizzazione di quella immutatio veri che la legge intende reprimere. (Nella specie si era accertato che l'impronta riprodotta sui disegni allegati al progetto ed alla domanda di concessione era stata ottenuta ricorrendo all'espediente di ritagliare un'impronta genuina, sovrapponendola al documento che ne era privo, ed eseguendo poi una copia eliografica dell'atto così predisposto, si era fatto apparire come concesso un nulla-osta alla costruzione da parte dei vigili del fuoco, nulla-osta, invece, che non era stato rilasciato).

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