Cass. pen. n. 1702 del 16 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento. (Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).
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