Cass. pen. n. 876 del 28 gennaio 1987

Testo massima n. 1


La differenza tra i reati di cui agli artt. 467 e 468 c.p. e il reato previsto dall'art. 469 c.p. consiste in ciò: che nei primi due l'impronta viene falsificata sullo strumento (sigillo, timbro) destinato a riprodurla sì che poi sia possibile una facile riproduzione anche in serie di essa, mentre nel terzo l'agente si vale, ai fini della falsificazione, di altri mezzi (incisioni, disegni, colorazione), in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare. Vi è quindi, nella previsione dell'art. 469 c.p. una minore capacità di danno che giustifica la riduzione di un terzo delle pene previste negli artt. 467 e 468 c.p.

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