Cass. pen. n. 8414 del 25 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In relazione al delitto di cui all'art. 470 c.p., per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse la autenticità della provenienza e della correlata certificazione. In particolare, con riguardo ai metalli preziosi, il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ha stabilito l'obbligatoria apposizione sugli stessi di marchi di identificazione rispondenti ai requisiti specifici individuati nello stesso provvedimento legislativo, i quali possono essere richiesti anche da soggetti privati. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che un marchio ed una certificazione falsi, impressi su un lingotto dorato, sono idonei ad integrare la materialità del reato suddetto, in quanto in grado di ingannare in ordine alla provenienza ed alla certificazione).
Testo massima n. 2
In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p., e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno.
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