Art. 470 – Codice penale – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti , pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione [469] , soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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