Cass. pen. n. 1483 del 12 febbraio 1992

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 non ha carattere speciale rispetto a quello previsto dall'art. 470 c.p. Infatti, mentre l'art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, l'art. 1 legge n. 406 del 1981 punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d'autore, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false. I due reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse, che, conseguentemente concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l'uno rispetto all'altro. (Fattispecie relativa alla vendita di musicassette abusivamente riprodotte e con impronta della Siae contraffatta).

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