Cass. pen. n. 8652 del 29 gennaio 2008

Testo massima n. 1


Non integra il reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.) la condotta di colui che utilizzi il timbro riproducente il nome e cognome di un professionista (nella specie ingegnere) nonché il numero dell'iscrizione al relativo albo su relazioni relative a lavori di manutenzione straordinaria, considerato che esso non è strumento di pubblica autenticazione o certificazione, non essendo predisposto da un ente pubblico a tali fini; inoltre, le indicazioni in esso impresse, una volta apposte su un dato atto, non hanno una portata autonoma e diversa rispetto alle altre dichiarazioni in quest'ultimo contenute, trattandosi di un'apposizione che sostituisce enunciazione formale di provenienza senza che questa costituisca, tuttavia, oggetto di pubblica attestazione o certificazione. Per contro, gli strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all'art. 471, devono recare all'origine, nella stessa struttura e conformazione, l'indicazione di siffatta funzione, la quale, pertanto non può identificarsi con l'uso pratico che di volta in volta si faccia.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE