Art. 471 – Codice penale – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8652/2008
Non integra il reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.) la condotta di colui che utilizzi il timbro riproducente il nome e cognome di un professionista (nella specie ingegnere) nonché il numero dell'iscrizione al relativo albo su relazioni relative a lavori di manutenzione straordinaria, considerato che esso non è strumento di pubblica autenticazione o certificazione, non essendo predisposto da un ente pubblico a tali fini; inoltre, le indicazioni in esso impresse, una volta apposte su un dato atto, non hanno una portata autonoma e diversa rispetto alle altre dichiarazioni in quest'ultimo contenute, trattandosi di un'apposizione che sostituisce enunciazione formale di provenienza senza che questa costituisca, tuttavia, oggetto di pubblica attestazione o certificazione. Per contro, gli strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all'art. 471, devono recare all'origine, nella stessa struttura e conformazione, l'indicazione di siffatta funzione, la quale, pertanto non può identificarsi con l'uso pratico che di volta in volta si faccia.