Art. 471 – Codice penale – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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