Cass. pen. n. 4313 del 26 aprile 1996

Testo massima n. 1


Il reato di falso ideologico in atto pubblico concorre con quello di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4 della L. 7 agosto 1982, n. 516. È pur vero, infatti, che tale norma prevede un'ipotesi di falsità ideologica, punendo l'emissione di fatture o altri documenti contabili con «l'indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono». Peraltro, ai fini dell'integrazione di questa fattispecie, è sufficiente una falsità relativa a un documento privato, sicché, quando il documento contabile è rappresentativo di un atto pubblico, la fattispecie stessa si arricchisce di un ulteriore elemento lesivo e l'autore deve rispondere di entrambi gli illeciti. (Fattispecie relativa all'emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli con false indicazioni sulle generalità dei destinatari delle merci).

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