Art. 472 – Codice penale – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [692].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 4313/1996

Il reato di falso ideologico in atto pubblico concorre con quello di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4 della L. 7 agosto 1982, n. 516. È pur vero, infatti, che tale norma prevede un'ipotesi di falsità ideologica, punendo l'emissione di fatture o altri documenti contabili con «l'indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono». Peraltro, ai fini dell'integrazione di questa fattispecie, è sufficiente una falsità relativa a un documento privato, sicché, quando il documento contabile è rappresentativo di un atto pubblico, la fattispecie stessa si arricchisce di un ulteriore elemento lesivo e l'autore deve rispondere di entrambi gli illeciti. (Fattispecie relativa all'emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli con false indicazioni sulle generalità dei destinatari delle merci).

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