Cass. pen. n. 41155 del 4 novembre 2008
Testo massima n. 1
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis c.p. ) ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 c.p., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.
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